Successo del webinar di Italia Ortofrutta sul corretto inquadramento delle OP e del loro personale

Grande partecipazione al webinar di ieri organizzato da Italia Ortofrutta sui temi dell’inquadramento giuridico delle Organizzazioni di Produttori, previdenziale e contrattuale dei loro lavoratori e dipendenti. Hanno relazionato, tra gli altri, Gennaro Velardo, Presidente dell’Unione Italia Ortofrutta, il Dottor Eufranio Massi, esperto di diritto del lavoro, il Dott. Gualtiero Roveda, consulente legale di Fruit Imprese e Giuseppe Patrì, direttore della OP Ecoform. L’incontro è stato moderato da Francesca Boaretto, Operation Maneger Italia Generazione Vincente S.p.a.

Il webinar, qui interamente visionabile, si è aperto con la relazione di Vincenzo Falconi, Direttore dell’Unione Italia Ortofrutta, che riportiamo di seguito.

Sappiamo che l’O.P. non è una forma giuridica ma bensì uno “status” ovvero una particolare società che rispetta i regolamenti e le leggi nazionali dell’OCM ortofrutta. Le OP, che possono assumere diverse forme giuridiche, civilisticamente sono società agricole in quanto lo statuto prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole e delle attività connesse (art.2135). Aspetto questo che è stato anche ripreso dalla legge 296 del 2006 che, all’ art.1 comma 1094, ha specificato che, le società di persone e le Srl costituite da imprenditori agricoli che eseguono esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci, si considerano imprenditori agricoli.

Quindi non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che tali società, ai fini dell’inquadramento previdenziale (INPS) della Legge 88/89, debbano essere considerate agricole. E che quindi i propri dipendenti, anche seguendo il principio della natura effettiva dell’attività svolta dai lavoratori debbano essere assoggettati alla contribuzione agricola.Tuttavia le cose non sono cosi chiare come sembrano e in diversi casi alle OP è stata contestata la natura stessa delle attività. Ovvero sono state considerate aziende commerciali e non agricole con la conseguenza dell’annullamento dei contratti di lavoro agricoli dei dipendenti.

Il fatto che l’OP non coltiva il terreno e che non effettua la raccolta dei prodotti – che viene fatta dai propri associati – ha determinato, a nostro avviso una erronea interpretazione della normativa.  Permangono ancora difficoltà ad interpretare nel modo giusto le “attività connesse”, che sono quelle che fanno rientrare questo tipo di società nell’alveo dei soggetti agricoli.

L’inquadramento previdenziale delle OP è sempre rimasto un aspetto poco attenzionato e dove si è fatta poca analisi perché la maggior parte delle OP sono Società Cooperative e quindi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.lgs. 228, si considerano imprenditori agricoli quando usano prevalentemente il prodotto dei soci. Tuttavia molte OP sono anche Società Consortili a r.l. e pertanto l’interpretazione spesso non è chiara ma anche Srl.

C’è poi il caso specifico delle consortili che sono state – tramite sentenze – ricondotte nel concetto di società agricole con la corretta interpretazione di “impresa cooperativa”. Ma ci sono anche le SRL, come il nostro caso di studio, che a seguito di un controllo si è visto annullare l’inquadramento agricolo della società e azzerare l’inquadramento agricolo dei dipendenti.

Proprio per risolvere il caso dell’OP ECOFARM l’Unione è intervenuta dando il proprio contributo alla emanazione della circolare INPS n.94/2019 che chiarisce alcuni aspetti relativi al corretto inquadramento previdenziale delle società e dei loro dipendenti. La circolare 94 è l’unica disposizione di questa materia che parla di OP.  Dobbiamo tornare ad almeno 20/30 anni fa (anni 80) per avere interpretazioni che parlavano di associazioni di produttori.

La circolare 94 dedica una specifica sezione all’ “inquadramento delle OP” mettendo a fuoco lo svolgimento delle attività della OP in connessione o meno con l’attività principale di coltivazione del fondo. Richiamando la norma di riferimento – D.lgs 102/05 – l’INPS riconosce lo status di OP sia perché concesso dalle Regioni ma anche perché è pubblicizzato ai terzi essendo le stesse inserite in uno specifico albo nel SIAN.

Partendo da questi presupposti ai fini dell’inquadramento previdenziale viene riconosciuto che lo scopo principale delle OP è la “commercializzazione del prodotto dei soci” che, come da previsione normativa dell’OCM, deve essere prevalente rispetto al prodotto commercializzato acquistato da terzi. Tale aspetto è stato pertanto ritenuto risolutivo per far rientrare le attività delle OP come connesse ai sensi dell’ art.2135, indipendentemente dalle coltivazioni diretta del fondo e della raccolta.

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