Le regole di comunicazione per i prodotti biologici

Il biologico è un metodo di produzione riconosciuto con garanzia di conformità ufficiale. L’impianto normativo è fondato sul Reg. (UE) 2018/848 che, in azione congiunta con atti delegati e di esecuzione, detta le regole di sistema. Il metodo, in conseguenza dei requisiti applicabili, diventa quindi sistema.

Qui si fa riferimento all’approfondimento delle nuove regole di comunicazione del prodotto biologico applicabili dal 1° gennaio 2022, le quali, seppur nel solco del precedente regime (Reg. (CE) n. 834/2007), propone alcune novità su cui vale la pena spendere qualche riflessione.

Le regole di comunicazione e processo


La comunicazione del termine “biologico” e del segno correlato (“logo”) può essere effettuata solo se il prodotto ha rispettato le modalità di coltivazione, allevamento, trasformazione e commercializzazione, lungo tutto il processo produttivo fino al consumatore finale. È una certificazione che riguarda l’intera filiera, con attenzione alla sostenibilità ambientale e con indicazione di origine delle materie prime. 

È infatti obbligatorio, per i prodotti biologici, riportare l’indicazione dell’origine della materia prima impiegata, intesa come luogo di coltivazione. Nel caso in cui dovesse mancare il rispetto delle condizioni tecniche di processo, l’utilizzo del termine o del logo non è consentito, altrimenti si rischia di incorrere in una sanzione amministrativa. 

L’etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali dei prodotti recano un esplicito riferimento al metodo di produzione biologico, quando il prodotto stesso e/o i suoi ingredienti sono descritti in maniera tale da suggerire che sono stati ottenuti secondo le norme di produzione biologica. Per indicare tali prodotti, viene usato il termine “biologico” o i rispettivi derivati e abbreviazioni quali “bio” e “eco”.

L’etichetta di un prodotto biologico deve riportare elementi specifici rispetto al metodo, ovvero il riferimento al metodo associato alla denominazione commerciale ed ai singoli ingredienti; il logo comunitario (obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preconfezionati prodotti all’interno dell’Unione Europea); l’origine delle materie prime (intesa come luogo di coltivazione); i riferimenti al sistema di controllo; l’identificazione del produttore e, se diverso da questo, del venditore. 

Per l’etichettatura è importante, inoltre, la distinzione tra alimenti biologici e quelli definiti come alimenti con ingredienti biologici. I primi sono quei prodotti alimentari che presentano almeno il 95% di ingredienti biologici e sull’etichetta, oltre alle indicazioni precedentemente citate, devono riportare il termine “biologico” che può comparire accanto alla denominazione commerciale del prodotto ed in corrispondenza della lista degli ingredienti (tutti gli ingredienti devono riportare la specifica del metodo). Per quanto riguarda gli alimenti con ingredienti biologici, invece, il termine “biologico” può essere riportato solo in corrispondenza di tali ingredienti. Nel caso invece di ingrediente principale non bio ma proveniente dalla caccia o dalla pesca di animali selvatici, il termine biologico può essere riportato in corrispondenza degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita del prodotto. 

Queste due categorie di alimenti devono avere dei requisiti comuni, come la prevalenza nei prodotti degli ingredienti di origine agricola e la presenza di ingredienti di origine non agricola. Per questi ultimi possono essere utilizzati solo additivi e coadiuvanti tecnologici e ausiliari di fabbricazione.


Nel caso i prodotti riportino i riferimenti al metodo di produzione, oltre alle citate menzioni, ovvero segno e codice Organismo di Certificazione, vi è l’obbligo di indicazione di origine delle materie prime agricole, che viene declinata con il termine Agricoltura UE (che può essere sostituito da Acquacoltura) e con i termini Agricoltura non UE, Agricoltura UE/non UE per i quali è possibile una sostituzione o integrazione con il nome di un paese o del nome di un paese e di una regione.

Si valuta inoltre l’inserimento di una indicazione di origine che interessa un’area sempre meno vasta, la regione. È possibile quindi ipotizzare una indicazione di origine espressa da paese e regione (p.e. Agricoltura Italia/Marche), qualora almeno il 95% del prodotto sia originato in quel contesto territoriale.

Infine, è importante ricordare che le indicazioni riportate sulle etichette devono rispettare i principi di leale comunicazione previsti dalla normativa generale, dove è ribadito come i termini riferiti all’origine non possano essere presentati con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto. Inoltre, le indicazioni devono essere apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, e sono chiaramente leggibili e indelebili.

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